Chi siamo
STATUTO SOCIETA’ SPORTIVA DILETTANTISTICA
BRIDGE CLUB TRENTO
ART. 1 – COSTITUZIONE E SCOPI
La Associazione Sportiva Dilettantistica BRIDGE CLUB TRENTO
è costituita per fini sportivi senza scopi di lucro, quale Associazione Sportiva Dilettantistica (di seguito indicata semplicemente come Associazione), essa ha come finalità quella di praticare e diffondere il gioco del bridge, nonché quella di affinare le qualità tecniche dei giocatori associati e di organizzare l’attività sportiva e agonistica dilettantistica, compresa l’attività didattica.
Per il raggiungimento di tali scopi:
a) Aderisce alla Federazione Italiana Gioco Bridge e s’impegna a farne osservare dai propri componenti lo Statuto, i Regolamenti e le deliberazioni, nonché a conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI;
b) Cura il collegamento con le Associazioni similari esistenti sul territorio Provinciale, Regionale e Nazionale;
c) Porta a conoscenza dei suoi Associati le norme che disciplinano il gioco del bridge, secondo le decisioni adottate sul piano nazionale dalla F.I.G.B. e su quelle internazionale dagli Organi competenti e ne cura l’osservanza;
d) Organizza e dirige le competizioni sportive sia di propria iniziativa, sia per delega della F.I.G.B.: qualora le manifestazioni abbiano carattere provinciale, regionale o nazionale, esse dovranno essere preventivamente approvate dalla F.I.G.B.;
e) Promuove in campo bridgistico ogni attività diretta al raggiungimento dei fini suddetti.
Essa si dichiara apartitica, apolitica e aconfessionale.
ART. 2 – SEDE
La sede dell’Associazione è in: TRENTO – Via Fersina, 21.
ART. 3 – COLORI SOCIALI
I colori sociali sono: Giallo e Blu.
ART. 4 – I SOCI
I soci dell’Associazione possono essere:
a) SOCI FONDATORI
b) SOCI ONORARI
c) SOCI EFFETTIVI
Sono SOCI FONDATORI coloro che hanno contribuito sia alla costituzione vera e propria dell’Associazione, sia coloro che hanno apportato un miglioramento funzionale della stessa entro un anno dall’avvenuta affiliazione alla F.I.G.B., e sempre che abbiano versato anticipatamente la prescritta quota sociale. A detta Categoria competono tutti i diritti derivanti dal vincolo con l’Associazione, primo fra tutti il diritto di voto alle Assemblee indette dall’Associazione stessa.
Ai soli Soci Fondatori chiamati a ricoprire – nel momento della costituzione dell’Associazione – cariche sociali, nell’ambito degli Organi istituzionali, è riconosciuto, altresì, lo stato di “SOCIO ONORARIO”, e tale resta la loro posizione per tutta la vita, a meno che gli stessi non intendano recedere unilateralmente, con presentazione per iscritto di “dimissioni irrevocabili”.
La suddetta disposizione non è in alcun caso modificabile, neppure attraverso possibili variazioni al testo del presente Statuto, ritualmente apportate dall’Assemblea dei Soci.
Sono ONORARI i Soci che l’assemblea straordinaria ritenga opportuno di eleggere a vita, in riconoscimento di meriti eccezionali.
Sono inoltre ONORARI i Soci ultranovantenni.
Essi usufruiscono di tutti i diritti dei Soci Fondatori e possono essere esentati dal pagamento delle quote; in quest’ultima ipotesi pur partecipando alle Assemblee non hanno diritto di voto.
Sono SOCI EFFETTIVI tutti gli altri.
La determinazione dell’ammontare annuo delle quote delle varie categorie di Soci, ovvero delle eventuali forme di rateizzazione delle stesse e di ogni altro tipo di agevolazione, sono di competenza esclusiva del Consiglio Direttivo.
ART. 5 – PROCEDURE PER L’AMMISSIONE A SOCIO
Per essere ammessi alla categoria di Socio, di cui alla lettera c) del precedente articolo, deve essere sottoscritto il relativo modulo predisposto dall’Associazione.
Il Consiglio Direttivo deciderà sull’accettazione della domanda, nella sua prima riunione utile.
Dal momento della sottoscrizione del modulo e fino all’accettazione, al richiedente è riconosciuta la qualifica di “aspirante”.
Qualora l’Aspirante non abbia provveduto al versamento contestuale della quota, sarà tenuto ad effettuarlo non oltre cinque giorni dalla data di comunicazione – anche verbale – dell’avvenuto accoglimento della domanda, da parte del Segretario dell’Associazione.
Il rigetto della domanda comporta la restituzione della quota, se preventivamente versata.
Le cancellazioni, le nuove iscrizioni e i passaggi da una categoria all’altra di soci devono essere annotati cronologicamente e controfirmati dal Presidente e da un Sindaco.
ART. 6 – DIRITTI ED OBBLIGHI DEI SOCI
I Soci hanno diritto di partecipare, secondo le modalità che verranno di volta in volta stabiliti, alle manifestazioni indette dall’Associazione.
I Soci hanno l’obbligo di osservare:
a) Gli Statuti, i Regolamenti e le deliberazioni della F.I.G.B., nonché quelli della W.B.F. e della E.B.L., dalla stessa recepiti e accettarli come personalmente cogenti;
b) Versare nei tempi e nei modi stabiliti dalla F.I.G.B. le quote di tesseramento e le altre inerenti l’attività sportiva e agonistica, nonché provvedere all’ottemperanza delle norme di attuazione in proposito emanate o in via di emanazione;
c) Osservare reciprocamente e rispettare tra di loro e nei confronti della F.I.G.B. l’obbligo di lealtà, probità e rettitudine.
ART. 7 – PERDITA DELLA QUALITA’ DI SOCIO E SANZIONI DISCIPLINARI
I Soci cessano di far parte dell’Associazione:
a) Per dimissioni, da presentarsi per iscritto entro il 30 settembre di ogni anno;
b) Per mancato pagamento delle quote sociali;
c) Per radiazione, allorchè il Socio commetta azioni o tenga comportamenti contrari alla Legge, o comunque lesivi degli interessi sociali.
Nei casi meno gravi potranno essere adottati i provvedimenti disciplinari dell’ammonizione o della sospensione dalla frequenza dei locali, dagli impianti o dagli incarichi sociali.
Tutte le sanzioni sono irrogate dal Collegio dei Probiviri e sono appellabili dinanzi all’Assemblea straordinaria dei Soci.
ART. 8 – ORGANI SOCIALI
Gli Organi dell’Associazione sono:
a) L’ASSEMBLEA DEI SOCI aventi diritto a voto
b) IL PRESIDENTE
c) IL CONSIGLIO DIRETTIVO
d) L’UFFICIO DI PRESIDENZA (**)
e) IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI (***)
f) IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI
(**) L’Istituto è facoltativo.
(***) Per le Associazioni con numero di Soci inferiori a 50, è sufficiente un solo Revisore dei Conti.
ART. 9 – L’ASSEMBLEA DEI SOCI
L’Assemblea è composta da tutti i Soci aventi diritto a voto e in regola con il versamento delle quote.
I Soci, eventualmente ammessi al beneficio della rateizzazione, al fine di poter esercitare il diritto di voto, devono provvedere al totale saldo di quanto ancora dovuto, almeno 10 giorni prima dell’effettuazione dell’Assemblea stessa.
La convocazione dell’Assemblea dei Soci deve avvenire o per e-mail, per i soci in possesso di mail, o per avviso scritto, da inviarsi ai Soci stessi o da consegnarsi a mano dietro rilascio di specifica ricevuta da parte dei medesimi, con la precisazione dell’ordine del giorno, almeno 15 giorni prima della data stabilita.
L’Assemblea Ordinaria deve tenersi:
1) Ogni anno, entro il 30 aprile, per votare la relazione tecnico morale e finanziaria dell’anno precedente, nonché per deliberare sui bilanci preventivi e consuntivi predisposti dal C.D.. Delibera, infine, sugli altri argomenti posti all’ordine del giorno.
2) Ogni 4 anni, entro il 31 marzo dell’anno successivo alla disputa dei Giochi Olimpici estivi, per eleggere, con votazioni separate e successive tutti gli Organi Istituzionali dell’Associazione, oltre a quanto previsto sub 1).
L’Assemblea Straordinaria ha luogo ogni qualvolta il C.D. lo ritenga opportuno, ovvero su richiesta motivata e scritta di almeno 2/3 di tutti i Soci aventi diritto a voto. In tale ipotesi l’Assemblea dovrà essere indetta non oltre 30 giorni dalla richiesta.
Dovrà, altresì, essere tenuta, negli stessi termini di cui al precedente comma, in caso di cessazione dalla carica del Presidente, per qualsiasi motivo, ovvero, per dimissioni o decadenza della metà dei componenti il C.D..
Dovrà essere, infine, convocata nell’ipotesi di cui all’art. 14, 4° comma del presente Statuto.
L’Assemblea Straordinaria è competente, inoltre, a deliberare sulle proposte di modifiche al presente Statuto con le maggioranze previste dal successivo art. 24.
Decide, infine, in grado di Appello avverso i provvedimenti disciplinari assunti dal Collegio dei Probiviri. In tal caso l’Assemblea dovrà essere convocata dal C.D. non oltre 40 giorni dopo la data del ricevimento dell’impugnativa.
ART. 10 – VALIDITA’ DELL’ASSEMBLEA
L’Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando siano presenti i 3/5 degli aventi diritto al voto ed in seconda convocazione, successiva di due ore, qualunque sia il numero dei presenti.
Ogni avente diritto può essere portatore, al massimo, di una delega.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice, tranne i casi per i quali il presente statuto richieda maggioranze diverse.
L’Assemblea nomina, di volta in volta, l’Ufficio di Presidenza, composto da un Presidente, un Segretario e 3 scrutatori.
Non possono essere chiamati a far parte dell’Ufficio di Presidenza i componenti l’intero C.D. – compreso il Presidente.
L’elezione dell’Ufficio di Presidenza può avvenire anche per acclamazione.
Per le elezioni alle cariche sociali è obbligatorio votare a scheda segreta, salvo quanto previsto dall’ultimo comma dell’articolo successivo.
Negli altri casi – salvo diverso avviso dell’Assemblea – si vota per appello nominale, o per alzata di mano e controprova.
Il Presidente e i componenti di tutti gli Organi Istituzionali, se in carica – eccezion fatta per le votazioni per il rinnovo delle cariche – non hanno diritto a voto nelle Assemblee.
ART. 11 – IL PRESIDENTE
Il Presidente, a norma dello Statuto sociale, dirige l’Associazione e, in ogni evenienza, ne è il legale rappresentante, dura in carica 4 anni e può essere riconfermato.
Il Presidente e il C.D. sono responsabili del buon andamento finanziario e rispondono in proprio delle eventuali spese straordinarie non preventivate nel Bilancio o non approvate successivamente come variazioni allo stesso.
Per le obbligazioni sociali rispondono personalmente e solidalmente verso i terzi il Presidente, il C.D. e chiunque abbia speso senza autorizzazione il nome dell’Associazione.
Gli altri Soci per patto espresso non assumono tale obbligo.
Nei casi di assenza o di impedimento temporaneo, le funzioni di Presidente saranno assunte dal Vice-presidente.
Assenza o impedimenti per periodi continuativi superiori a 6 mesi si considerano definitivi e, di conseguenza, si dovrà procedere, entro i successivi 30 giorni, all’elezione di un nuovo Presidente.
Il Presidente può delegare – anche in via permanente – la propria firma per l’espletamento di determinati atti o per il disbrigo di pratiche presso la F.I.G.B., soltanto al Vice-presidente.
Il Presidente è eletto a scrutinio segreto dall’Assemblea dei Soci – con distinta votazione – sulla base di candidature presentate ai sensi dell’art. 17 del presente Statuto; per l’elezione a Presidente è necessario ottenere la metà più uno dei voti validamente espressi dall’Assemblea; nell’ipotesi di unica candidatura è ammessa l’elezione per acclamazione.
ART. 12 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO
L’Associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto dal Presidente e da un numero di 6 membri (per le Associazioni con un massimo di 100 Soci), o di 10 membri (per quelle con un numero di Soci superiore a 100), eletti dall’Assemblea con due separate e successive votazioni, tra i Soci di cui alle categorie a), b) e c) dell’art. 4, a maggioranza di voti e a scrutinio segreto, salvo il disposto dell’ultimo comma dell’art.11 del presente Statuto, in relazione all’elezione del Presidente.
Il C.D. dura in carica 4 anni, coincidente con il quadriennio Olimpico, e può essere riconfermato.
Il C.D., nella sua prima riunione, nomina un Vice-Presidente, il Segretario e il Tesoriere.
Questi ultimi due possono essere scelti anche tra i non Soci.
Il Segretario e il Tesoriere, qualora non facciano parte del C.D., non possono disporre di voto in seno al C.D. stesso.
Il Tesoriere sovra intende alla contabilità, s’incarica della riscossione delle entrate e della tenuta dei libri. Provvede alla conservazione delle attività sociali e alle spese, da pagarsi su mandato del Presidente o di chi ne fa le veci.
Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del C.D., redige i Verbali delle riunioni, provvede al normale andamento dell’Associazione e dirige l’amministrazione sociale.
Sono compiti del C.D.:
a) Esaminare le domande di ammissione ed accettare le dimissioni dei Soci;
b) Compilare il Bilancio preventivo e consuntivo, le eventuali variazioni allo stesso da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea; curare gli affari d’ordine amministrativo;
c) Approvare il programma sportivo dell’Associazione;
d) Nominare eventuali Delegati a varie attività e compiti, che si possono scegliere anche al di fuori del C.D.; in tal caso essi parteciperanno alle riunioni del C.D. con voto consultivo;
e) Stabilire le date delle Assemblee ordinarie e convocare quelle straordinarie quando lo reputi necessario e ne venga fatta richiesta dai Soci, a mente dell’art. 9;
f) Provvedere alla compilazione delle norme di funzionamento della sede sociale e dei regolamenti interni;
g) Decidere di tutte le questioni che interessano l’Associazione e i Soci;
h) Determinare le quote associative annuali.
Il C.D. deve riunirsi almeno 5 volte l’anno.
Ogni componente del C.D. che per tre volte consecutive si renderà assente dalle riunioni senza giustificato motivo, decadrà dalla carica e verrà sostituito da chi, nell’ultima Assemblea e in ordine di voti, ha seguito gli eletti.
ART. 13 – UFFICIO DI PRESIDENZA
L’Ufficio di Presidenza (**) è composto da 4 Membri e precisamente dal Presidente dell’Associazione, dal Vice-Presidente, dal Tesoriere e da un Membro del C.D. designato da quest’ultimo.
Il Segretario dell’Associazione redige i verbali dell’Ufficio di Presidenza. Esso si riunisce almeno 1 volta al mese, e ogni qualvolta vi siano questioni di urgenza da trattare.
Le riunioni sono valide con la presenza di almeno 3 componenti; per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza semplice; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Oltre alle questioni di urgenza, da sottoporre in ogni caso a ratifica del C.D., l’Ufficio di Presidenza tratta gli affari di ordinaria amministrazione nell’ambito delle disposizioni-quadro impartite dal C.D. o gli affari specifici delegatigli di volta in volta dal Consiglio medesimo.
In nessun caso possono essere demandate all’Ufficio di Presidenza le funzioni esclusive del C.D.
(**) L’Istituto è facoltativo.
ART. 14 – IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Il Collegio (***) è composto da 3 componenti effettivi e da uno supplente eletti dall’Assemblea, anche tra i non soci.
Nella prima riunione essi eleggono tra di loro il Presidente. Durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Essi assolvono al loro mandato secondo le disposizioni di legge, ed in particolare hanno il controllo su tutta la gestione contabile dell’Associazione; possono assistere a tutte le riunioni del C.D. e dell’Ufficio di Presidenza e hanno l’obbligo di presentare per iscritto una Relazione all’Assemblea dei Soci al termine di ogni esercizio finanziario.
Le riunioni sono valide con la presenza di 3 membri, uno dei quali può essere rappresentato anche dal supplente.
Nei casi di riscontro di gravi irregolarità il Collegio, all’unanimità, può richiedere al Presidente dell’Associazione la convocazione di un’Assemblea straordinaria dei soci, la quale dovrà effettuarsi non oltre 15 giorni dalla richiesta.
Il Collegio può disporre ispezioni su tutte le operazioni contabili disposte dal C.D. dell’Associazione; dette ispezioni devono, peraltro, risultare con annotazioni scritte in calce sui singoli fogli dei registri contabili presi in visione.
(***) Per le Associazioni con numero di Soci inferiori a 50, è sufficiente un solo Revisore dei Conti: in tale ipotesi l’Assemblea dell’Associazione nominerà il Revisore dei Conti e un suo supplente. Le funzioni saranno le medesime del Collegio.
ART. 15 – IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI
L’Assemblea ordinaria nomina, possibilmente tra i Soci, il Collegio dei Probiviri per la durata di 4 anni. Esso è composto da 3 membri effettivi e un supplente e sono rieleggibili.
Il Collegio ha funzione di amichevole composizione ed è competente a decidere delle controversie che non siano di competenza degli Organi della Giustizia Sportiva Federale, secondo le disposizioni dello Statuto, del Regolamento di Giustizia e delle altre normative della F.I.G.B.
Il provvedimento adottato dovrà essere comunicato, oltre all’interessato, anche al C.D.; il dispositivo della deliberazione dovrà essere affisso nella sede sociale.
Si dovrà in ogni caso garantire il diritto di difesa e la contestazione scritta degli addebiti, assegnando un termine non inferiore a 10 giorni per le contro deduzioni dell’incolpato.
I provvedimenti adottati dal Collegio sono ricorribili, entro 30 giorni, dinanzi all’Assemblea straordinaria che dovrà essere all’uopo convocata, al massimo, entro 40 giorni.
ART. 16 – INCOMPATIBILITA’
La carica di componenti il C.D., compreso il Presidente, quella di Membro del Collegio dei Sindaci e del Collegio dei Probiviri sono incompatibili fra loro. Non possono, inoltre, ricoprire cariche sociali i componenti di Consigli Direttivi di altre società sportive affiliate alla F.I.G.B., o di altri enti bridgistici facenti capo ad un Ente di Promozione Sportiva.
ART. 17 – CANDIDATURE E REQUISITI
Coloro che intendono essere eletti, come Presidente o come Membri degli Organi dell’Associazione devono presentare la loro candidatura almeno 15 giorni prima della data prestabilita per la effettuazione dell’Assemblea, depositando la stessa presso il Segretario che provvederà a renderla pubblica, mediante affissione all’Albo.
Per concorrere alle cariche sociali si rimanda alle previsioni dell’art. 3 del Regolamento Organico F.I.G.B..
ART. 18 – NATURA E DURATA DELLE CARICHE SOCIALI
Tutte le cariche sociali elettive sono onorifiche. La durata delle suddette cariche è fissata in 4 anni. Le vacanze che dovessero verificarsi, a qualsiasi titolo, nel corso del quadriennio, purchè inferiori alla metà dell’intero organico, possono essere ricoperte con i primi dei non eletti. In mancanza si procederà a nuove elezioni.
La decadenza del Presidente, per qualsiasi causa, rende, comunque, obbligatorio procedere ad una nuova elezione, che dovrà effettuarsi entro 30 giorni dall’evento.
Il Presidente e Membri decaduti o dimissionari sono tenuti a restare in carica per l’ordinaria amministrazione fino a quando non saranno subentrati i sostituti, e dopo il saldo di eventuali pendenze di natura economica con l’Associazione.
ART. 19 – ABBINAMENTI COMMERCIALI E SPONSORIZZAZIONI
E’ facoltà del C.D. operare abbinamenti o sponsorizzazioni con Ditte o industrie, anche con variazione della ragione sociale e sempre che la relativa deliberazione venga assunta con una maggioranza di 2/3 dei componenti l’intero Consiglio. E’ consentito, per la sola durata dell’abbinamento o sponsorizzazione, variare integralmente o parzialmente i propri colori sociali.
E’ consentita, altresì, la cooptazione nel C.D. o nel Collegio dei Sindaci di rappresentanti della società abbinante o sponsorizzatrice in numero non superiore a 2 per ognuno dei suddetti Organi.
L’eventuale conferimento della carica di Presidente al rappresentante della società sponsorizzatrice potrà avvenire solo se deliberato dall’Assemblea straordinaria, anche in deroga a quanto stabilito dall’art. 16, u.c., sempre che il Presidente incarica si dichiari consenziente.
Fermo restando quanto sancito nel precedente comma, il C.D., in caso di urgenza, potrà conferire la Presidenza interinale, da sottoporre a ratifica dell’Assemblea dei soci.
ART. 20 – ESERCIZIO FINANZIARIO
L’esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l’anno solare.
Il conto consuntivo annuale deve essere predisposto dal Consiglio entro un mese dalla chiusura dell’esercizio.
ART. 21 – CONTROVERSIE
I Soci e i componenti degli Organi sociali s’impegnano a non adire in nessun caso le vie legali per eventuali questioni che dovessero insorgere tra di loro e/o con l’Associazione.
ART. 22 – PATRIMONIO - ENTRATE
Il Patrimonio è costituito da:
a) Attrezzature, mobilio ed eventuali impianti;
b) Tutti gli altri immobilizzi di carattere sportivo deliberati dal C.D. o dall’Assemblea:
Le Entrate sono costituite da:
a) Quote sociali;
b) Eventuali contributi di Enti pubblici ovvero società private;
c) Incassi di manifestazioni sportive o ad essi connessi;
d) Eventuali donazioni o lasciti;
e) Qualsiasi altra entrata a qualsiasi titolo effettuata, previa delibera di accettazione da parte del C.D.
I proventi delle attività non possono in nessun caso essere divisi tra gli associati, anche in forme indirette.
ART. 23 – DURATA – SCIOGLIMENTO – LIQUIDAZIONE
La durata dell’Associazione è illimitata. Lo scioglimento dell’Associazione deve essere approvato con la maggioranza di almeno 4/5 degli associati aventi diritto a voto, sia in prima che in seconda convocazione.
Con la stessa maggioranza l’assemblea determinerà la devoluzione del patrimonio sociale residuo a fini sportivi.
ART. 24 – MODIFICAZIONE DELLO STATUTO
Le modificazioni al presente Statuto debbono essere deliberate dall’Assemblea straordinaria dei Soci, la quale sarà validamente costituita con la presenza della metà più uno di tutti i soci aventi diritto a voto.
Le modifiche si intendono approvate con il voto favorevole della metà più uno dei partecipanti.
Deliberato In data: 17 aprile 2016
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
BRIDGE CLUB TRENTO